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Centri per l'Impiego della Provincia di Bologna
Comune di Sasso Marconi: p.zza Martiri della Liberazione,
telefono:051-843534,fax:051-842910 E-mail:lavorosasso@smarconi.provincia.bologna.it
LO "STATO DI DISOCCUPAZIONE"
INFORMAZIONI GENERALI:
Dal 30 gennaio 2003 è stato soppresso il libretto di lavoro che non viene più rilasciato dalle anagrafi comunali. E’ però necessario il passaggio presso il Centro per l’Impiego per attestare il proprio stato di disoccupazione e usufruire dei servizi offerti dai C.I.P., per iscriversi alle liste di mobilità, alle liste dello spettacolo e alle liste della legge 68/99 (collocamento obbligatorio per disabili ed equiparati). Il Centro per l’Impiego è l’unico Ente che può attestare ufficialmente lo Stato di Disoccupazione.
REQUISITI:
Lo stato di disoccupazione è riconosciuto esclusivamente a:-tutti coloro che sono senza lavoro e dichiarano l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa;
-tutti coloro che pur lavorando non percepiscono un reddito annuo superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (Dlgs 181/2000, come modificato dal Dlgs 297/02).
Coloro che stanno svolgendo uno stage o un tirocinio possono iscriversi al Centro per l'Impiego in quanto stage e tirocini non si configurano come rapporti di lavoro e sono percorsi finalizzati alla ricerca del lavoro;
Il reddito minimo annuale escluso da imposizione dall’anno 2007 è fissato in: € 8000 lordi per lavoro dipendente o fiscalmente assimilato (collaborazione coordinata e continuativa; contratto di lavoro a progetto; socio lavoratore); € 4800 lordi per lavoro autonomo. Se il reddito da lavoro autonomo maturato in un anno solare è inferiore a tale cifra, possono conservare l'iscrizione alla Partita IVA e iscriversi al CIP. Se invece maturano un reddito da lavoro superiore a questa cifra, si potranno iscrivere al CIP solo dopo aver concluso ogni possibile contratto di lavoro in essere (possono mantenere aperta la posizione di Partita IVA).
Tali importi si riferiscono al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In caso di tipologie contrattuali diverse il cumulo dei redditi non può superare la soglia massima degli 8.000 Euro fermo restando che il reddito da lavoro autonomo rimanga entro il limite dei 4.800 Euro.
Il limite di età per richiedere lo stato di disoccupazione
Il limite massimo corrisponde all'età pensionabile (65 anni), mentre il limite minimo di età per l'iscrizione corrisponde ai 16 anni compiuti, ed è necessario aver assolto l'"obbligo scolastico Tutti coloro che possiedono i requisiti di cui sopra possono iscriversi al Centro per l’Impiego e rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), solo in questo modo è possibile acquisire lo Stato di Disoccupazione e accedere così ai servizi offerti dal Centro per l’Impiego.
A seguito dell’iscrizione verrà fissato un appuntamento per un colloquio di "presa in carico", colloquio indispensabile per comprendere la disponibilità lavorativa della persona in modo da poterla inserire nella banca dati e segnalarla alle imprese che cercano personale attraverso il CIP.
“CONSERVAZIONE” - “SOSPENSIONE” - “PERDITA”
QUANDO SI CONSERVA ? Coloro che sono iscritti al Centro per l'Impiego ma hanno iniziato a lavorare possono conservare lo stato di disoccupazione e l’anzianità di iscrizione se di anno solare in anno solare non si supera il limite di reddito previsto a seconda della tipologia contrattuale (vedi parametri sopra indicati). Se invece si supera questo limite di reddito e il contratto di lavoro è a tempo determinato o temporaneo, lo stato di disoccupazione.
QUANDO SI SOSPENDE ? (l'anzianità non aumenta né diminuisce) Lo stato di disoccupazione non si perde, ma viene sospeso, se si svolge un rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo, di durata inferiore agli otto mesi, oppure a quattro mesi per i giovani (sono considerati giovani le persone dai 18 fino ai 25 anni compiuti, fino a 29 anni compiuti se in possesso di diploma universitario di laurea).L’anzianità di iscrizione riprenderà a decorrere una volta cessato il rapporto di lavoro.
QUANDO SI PERDE? Si perde lo stato di disoccupazione in quattro casi: 1. se si va a lavorare e si superano i parametri di reddito sopradescritti oppure se si lavora con un contratto di durata superiore agli 8 mesi o ai 4 mesi se giovane.; Dlgs 181/2000, art.4, lett.b-c. la perdita dello stato di disoccupazione è disposta automaticamente dal Sistema Informativo Lavoro al verificarsi della situazione sopra indicata. 2. se non ci si presenta ad una convocazione del Centro per l'Impiego, ovvero quando non mi presento ad un appuntamento che mi è stato fissato presso il CIP senza giustificato motivo (Dlgs 181/2000, art. 4, lett. b-c); 3. se si rifiuta senza giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato con durata superiore a otto mesi (quattro se giovani). fatta dal CIP; 4.se si rinuncia ad un'opportunità lavorativa presso una Pubblica Amministrazione, a seguito della partecipazione ad un un'Asta Pubblica senza giustificato motivo; L'indennità di disoccupazione non è considerata reddito da lavoro pertanto non influisce sul mantenimento dello stato di disoccupazione (8000 euro)